CIRCOLARE n.3-2012 Comunicazione dei beni concessi ai soci

Addì, 26 marzo 2012

Oggetto : La comunicazione telematica dei beni concessi in godimento gratuito ai soci

Il D.L. n.138/2011, al fine di contrastare il fenomeno dell’intestazione dei beni ad un’impresa che poi sono utilizzati anche a titolo personale da parte dei soci o familiari, gratuitamente o contro un corrispettivo inferiore al valore normale, ha introdotto una nuova disciplina. Il verificarsi della citata situazione comporta per il socio l’emersione di un reddito diverso pari al valore normale, da riepilogare nella propria dichiarazione dei redditi e per la società i costi inerenti detti beni non sono ammessi in deduzione. Inoltre è prevista un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei dati. I dati saranno utilizzati per un controllo sistematico delle posizioni dei soggetti soci che hanno utilizzato i beni o che hanno effettuato finanziamenti o capitalizzazioni.

Entro il 15 ottobre 2012 sono tenuti ad effettuare la comunicazione le società o le imprese individuali che abbiano concesso in godimento nel 2011 i beni dell’impresa ai soci o ai loro familiari.

Comunicazione dei finanziamenti.

Oltre ai dati dei soci beneficiari di beni aziendali, è prevista la comunicazione di ogni versamento fatto a titolo di finanziamento o di capitale nel periodo.

La richiesta dell’Agenzia delle Entrate travalica il tenore della legge n. 148/2011 in quanto riguarda anche “qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente”; l’informazione da fornire non era prevista nel testo di legge che, solo al comma 36-septiesdecies prevede che l’Agenzia, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito dei soci che utilizzano in godimento beni della società, deve tenere conto di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della Società. Sulla base di recenti chiarimenti, l’Agenzia ha precisato che le comunicazioni sui finanziamenti devono essere effettuate a prescindere dal legame con beni dati in godimento, quindi la comunicazione deve essere effettuata anche dal socio che ha effettuato versamenti nella società anche senza aver beneficiato dell’utilizzo di alcun bene.

E’ stato invece precisato che per quanto riguarda “i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci”, “vanno comunicati anzitutto quelli concretizzati nel periodo d’imposta 2011. In sede di prima applicazione, vanno altresì comunicati i finanziamenti ed i versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi d’imposta, risultano ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011″.

Dati da indicare nella comunicazione

Nella comunicazione devono essere indicati, tra gli altri dati, il corrispettivo e il relativo valore di mercato. Si tratta sicuramente di un aspetto estremamente delicato alla luce delle implicazioni tributarie sopra esposte; il corrispettivo deve essere commisurato al periodo di utilizzo nell’anno e deve essere individuato con il prezzo mediamente praticato sul mercato per casi analoghi (tariffe di noleggio, banca dati OMI per affitti dei fabbricati, …). L’A.E. ha chiarito che nel caso un’autovettura sia concessa in uso dal dipendente /amministratore e socio della società, con attribuzione del relativo fringe benefit in capo al dipendente/ amministratore la nuova norma non trova applicazione.

Beni da indicare

Il provvedimento non distingue in alcun modo i beni concessi in godimento che possono eventualmente non essere indicati: l’esclusione indicata dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai beni a deducibilità limitata concessi a titolo di fringe benefit potrebbe escludere le autovetture concesse in godimento a titolo di fringe benefit. Se i beni sono utilizzati esclusivamente per l’attività aziendale, non deve essere inviata la comunicazione. Nei casi dubbi è bene predisporre la documentazione a supporto dell’uso esclusivamente strumentale.

Il provvedimento esclude dalla comunicazione i beni diversi da quelli specificamente individuati (autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aereomobili, immobili) nel caso siano di valore non superiore a € 3.000,00.

Scadenza della dichiarazione

La prima comunicazione da inviare è quella relativa ai beni e finanziamenti in essere al 17 settembre 2011; tale comunicazione deve essere inviata in via telematica entro il 15 ottobre 2012.

La comunicazione dovrà poi essere inviata annualmente entro il 31 marzo per dichiarare i beni e finanziamenti rispettivamente utilizzati dai soci e erogati dai soci nell’ultimo periodo d’imposta  chiuso prima della scadenza annuale.

Sanzioni

L’elevato importo delle sanzioni previste in caso di omessa comunicazione di beni porta però a valutare l’indicazione di tutti i beni concessi in godimento.

Per l’omissione della comunicazione o per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra valore normale del bene e corrispettivo annuo.

Nell’ipotesi di omessa o incompleta comunicazione che non abbia comportato un minor reddito in capo al beneficiario o al concedente, è prevista la sanzione generica da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 11, lettera a), D.Lgs. n. 471/1997.

La sanzione è in solido tra società e socio: il socio deve quindi attivarsi per verificare il corretto adempimento da parte della società.

Colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 
Dr. Colombo Paolo