01/01/2012 – REGIME DEI MININI E RESPONSABILITA’ DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA

01/01/2012 – REGIME DEI MININI E RESPONSABILITA’ DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA

I provvedimenti N.185820 e N.185825 dell’Agenzia delle Entrate hanno disposto che dal 1-1-2012 i soggetti economici che agiscono avendo opzionato il regime fiscale detto “nuovo regime dei minimi”, oltre che essere esclusi dall’applicazione dell’ I.V.A., non sono soggetti all’applicazione delle ritenute di acconto (4% per contratti di appalto dei Condomìni, 20% per prestazioni professionali) sui compensi.
Ciò comporta che il titolare:
1)Non deve applicare IVA sulle fatture emesse ;
2)Deve indicare in calce alla fattura la dicitura “importo escluso iva art.27 co. 2 D.L.98/2011 …” ;
3)Non deve esporre alcuna ritenuta di acconto indicando “…e non soggetto a ritenuta di acconto ai sensi del provv. dirett. A.E. n.185820”;
4)Deve applicare al momento dell’emissione delle fatture di importo superiore a € 77,46 una marca da bollo da € 1,81 (acquistarle con anticipo perché hanno la data stampata).

I committenti e gli appaltatori in quanto sostituti di imposta, per evitare responsabilità nel caso di false dichiarazioni in fattura, devono applicare la massima diligenza per verificare documentalmente che il proprio cliente possa essere iscritto al nuovo regime dei minimi e che pertanto sia corretto non trattenere le ritenute d’acconto dagli importi pagati.
Suggeriamo di compiere tale verifica richiedendo, prima di effettuare il pagamento, il “certificato di attribuzione di P.Iva” ai professionisti o una “visura camerale” alle imprese individuali.
Da questi documenti è possibile effettuare un primo controllo per verificare alcune delle condizioni di ammissibilità al nuovo regime dei minimi.

Questo Studio vi può supportare nell’analisi.

Rimango a disposizione per eventuali richieste di chiarimento..

Distinti saluti
Dr Paolo Colombo