CIRCOLARE n.7-2012 Nuove detrazioni ristrutturazioni e riqualificazione energetica edifici

Addì, 18/07/2012

OGGETTO : Il d.l. “crescita” n.83 / 2012

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. “Crescita” n. 83 del 2012, in vigore dal 26 giugno nel quale sono previste misure non solo per la crescita dell’economia ma anche per il potenziamento delle infrastrutture e dei trasporti.

Come riportato nella premessa dell’articolato, il decreto vede la luce a seguito della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette:

  • a favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori dell’infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti;
  • a riordinare gli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile al fine di assicurare, nell’attuale situazione di crisi internazionale ed in un’ottica di rigore finanziario e di effettivo rilancio dello sviluppo economico, un immediato e significativo sostegno e rinnovato impulso al sistema produttivo del Paese.

Consiste pertanto in un insieme variegato di norme che vanno dall’estensione (temporanea) delle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico alla revisione della disciplina Iva per le imprese di costruzioni.

A decorrere dall’1.1.2012, la detrazione dall’IRPEF lorda del 36% delle spese sostenute per determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente, introdotta e disciplinata dall’art. 1 della L. 27.12.97 n. 449, e oggetto di ripetute proroghe negli anni, è passata a regime. Allo scopo, l’art. 4 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, ne ha infatti trasfuso la disciplina nel nuovo art. 16-bis del TUIR.

Per sostenere il comparto edilizio nell’attuale fase di bassa congiuntura economica, l’art. 11 co. 1 del DL 22.6.2012 n. 83 innalza ora i margini di convenienza della detrazione: a decorrere dal 26.6.2012 (data di entrata in vigore del DL 83/2012) e fino al 30.6.2013, la detrazione spetta in misura pari al 50% (anziché all’ordinario 36%) delle spese sostenute per l’intervento agevolato.

Per lo stesso periodo, inoltre, queste ultime sono detraibili fino ad un ammontare massimo di 96.000,00 euro, anziché 48.000,00 euro. La disposizione non aggiunge altro, di modo che, per i restanti aspetti, la disciplina della detrazione deve ritenersi immutata anche nel periodo del suo “potenziamento”.

Sul fronte delle spese di riqualificazione energetica, l’art. 11 stabilisce inoltre:

  • la proroga delle detrazioni di cui all’art. 1 co. 344 – 347 della L. 296/2006 per il periodo 1.1.2013 – 30.6.2013, attuata mantenendo stabili i valori massimi della detrazione ma riducendo dal 55% al 50% la misura della stessa (co. 2);
  • l’applicabilità immediata (dal 2012) della detrazione IRPEF sui recuperi edilizi agli interventi di cui all’art.16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, vale a dire alle opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, effettuate anche in assenza di lavori edilizi (co. 3). Originariamente infatti, la detrazione IRPEF del 36% avrebbe dovuto applicarsi a tale nuova tipologia di interventi solo dall’1.1.2013, data dalla quale avrebbe dovuto cessare l’applicazione delle detrazioni IRPEF/IRES del 55%.

Ripristino disciplina IVA sulle cessioni e locazioni di nuove costruzioni Art. 9

Viene ripristinata l’imposizione ai fini Iva sia per le locazioni che per le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita (c.d. “immobili merce”).

Più precisamente, le cessioni o locazioni di nuove abitazioni effettuate direttamente dai costruttori saranno sempre assoggettate ad Iva.

In questo modo le imprese edili potranno sempre avvalersi della compensazione.

Detrazioni Irpef per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico Art. 11

Anche con il fine di favorire la ripresa del mercato edile, la detrazione per le spese sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis T.U.I.R.) passa dall’attuale 36% al 50% ed il limite massimo di spesa da 48.000,00 a 96.000,00, però per un periodo limitato. Infatti, i nuovi limiti operano per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 30 giugno 2013.

Sino alla stessa data viene prorogata la detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica, per una percentuale di detrazione che si riduce dal 55% al 50%.