CIRCOLARE n.6-2012 Nuove limitazioni deduzione costi auto

Oggetto: deducibilità spese auto, maggiori oneri per imprese e professionisti

La legge di riforma del mercato del lavoro, nell’ambito dell’individuazione delle relative coperture finanziarie, apporta talune novità in materia di deducibilità delle spese auto che, a decorrere dal 2013, incideranno in modo rilevante sulle imprese ed i lavoratori autonomi, inclusi i professionisti.

Restano invece esclusi dalle nuove limitazioni gli agenti di commercio.

I nuovi limiti di deducibilità delle spese auto previsti dalla legge di riforma del mercato del lavoro determineranno un ulteriore onere a carico delle imprese e dei professionisti in ragione delle nuove (e ridotte) percentuali previste per la deduzione di spese auto ed oneri accessori. Si rende pertanto necessario verificare il relativo impatto fiscale avuto riguardo alle autovetture attualmente utilizzate dalle aziende, anche al fine di valutare ipotesi alternative di utilizzo di tali mezzi nell’ambito dello svolgimento dell’attività di impresa, soprattutto nei casi in cui il numero di autoveicoli utilizzato sia rilevante in forza delle eventuali necessità aziendali.

I nuovi limiti di deducibilità delle spese auto

In sede di definizione delle coperture finanziarie correlate alla riforma del mercato del lavoro, l’ultima versione approvata in Parlamento interviene modificando l’art. 164 TUIR. In particolare, per effetto di tali modifiche, le spese e gli altri costi relativi alle autovetture diventano deducibili in misura pari al 27,5% (in luogo dell’attuale 40%) mentre per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta il nuovo limite sarà pari al 70% (anziché del 90%).

Le modifiche in questione riguardano le imprese ed i lavoratori autonomi (inclusi i professionisti) e non anche gli agenti di commercio (per i quali rimane ferma la percentuale dell’80%). Le nuove regole trovano applicazione dal 2013 (ipotizzando il caso dei soggetti aventi esercizio coincidente con l’anno solare) ovvero a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso (i.e. 2012 nelle intenzioni del legislatore) alla data di entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro; tuttavia, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione delle nuove regole, si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la disciplina in commento.

Pertanto, dal periodo d’imposta 2013, con obbligo di ricalcolo anticipato degli acconti dovuti per tale annualità, la presunzione assoluta di utilizzo promiscuo delle autovetture utilizzate nell’attività d’impresa e di lavoro autonomo e di conseguente deducibilità limitata, passa dall’attuale 60% al 72,5%. Va da sé come tali limitazioni comporteranno una ulteriore stretta in sede di valutazione della convenienza legata all’acquisto di tali beni o alla locazione (anche finanziaria) degli stessi. Anche per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, la cui disciplina, come noto, consentiva una deducibilità quasi integrale per le imprese, si passerà dal 90% al 70% di deduzione delle relative spese. Avuto riguardo all’ipotesi dei veicoli concessi in uso a titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero (e.g.) all’amministratore di società, è opportuno rammentare che la circolare 19 gennaio 2007, n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate ha confermato l’orientamento già espresso dalla precedente circolare 26 gennaio 2001, n. 5/E, laddove era stato chiarito che l’assimilazione del trattamento fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata ai redditi di lavoro dipendente riguarda le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette e non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge; di conseguenza tale assimilazione non opererebbe per le disposizioni che regolano la deduzione dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo e, per le spese auto, la soglia di riferimento è quella attuale del 40% oppure, a decorrere dal 2013, del 25%.

Come dianzi accennato, il legislatore non è invece intervenuto in merito al regime previsto per gli agenti e rappresentanti di commercio la cui percentuale di deducibilità resta pari all’80% e dall’intervento normativo de quo rimangono in ogni caso escluse le imprese per le quali gli autoveicoli hanno natura strettamente ed esclusivamente strumentale. Si segnala altresì che nessuna modifica è stata apportata alla disciplina Iva (di cui all’art. 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972) in materia di detrazione delle spese auto.

Le modifiche in discorso non interessano nemmeno i limiti di valore delle autovetture oltre il quale la relativa spesa è indeducibile, così come elencati dall’art. 164 del TUIR e ripresi nella tabella che segue.

Limiti di deducibilità

I limiti entro cui rilevano le spese sostenute per l’acquisto, la locazione (anche finanziaria) ed il noleggio sono i seguenti:

1) nel caso di acquisto, non si tiene conto della parte del costo eccedente:

– 18.075,99 euro per le autovetture ed autocaravan;

– 4.131,66 euro per i motocicli;

– 2.065,83 euro per i ciclomotori.

2) nel caso di stipula di un contratto di leasing, non si tiene conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo dei suddetti veicoli che eccede i limiti indicati al punto precedente.

3) nel caso di stipula di un contratto di locazione o di noleggio, non si tiene conto della parte del costo eccedente:

– 3.615,20 euro per le autovetture ed autocaravan;

– 774,69 euro per i motocicli;

– 413,17 euro per i ciclomotori.

Riprendendo la suindicata tabella e le nuove limitazioni introdotte dalla legge di riforma del mercato del lavoro, è evidente che dal 2013, in sede di acquisto di un autoveicolo (non assegnato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta), l’impresa – ma analogo regime è applicato al professionista – potrà dedurre al massimo un importo pari a (18.075,99 x 27,5% =) 4.970,89 euro in funzione della durata del periodo di ammortamento fiscale. In precedenza era consentito dedurre un importo pari a 7.230,40 euro, con un conseguente aggravio (per ogni veicolo utilizzato) pari a 2.259,51 euro.

Regole in corso sino al 2012

L’impresa acquista nel 2012 un autoveicolo aziendale per 40.000 euro + IVA. Al 31 dicembre 2012, è rilevata la quota di ammortamento deducibile. L’ammortamento, con aliquota massima del 25% (ridotta al 12,5% nell’esercizio di entrata in funzione del bene), è deducibile nella misura del 40%, in funzione delle limitazioni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b), TUIR. Si ipotizza l’utilizzo da parte dell’amministratore e non trova quindi applicazione il regime previsto per l’assegnazione ad uso promiscuo.

Ammortamento deducibile:

18.075,99 x 40% x 12,50% = 903,80 euro Dal 2013 la limitazione sarà pari al 27,5% dell’ammortamento contabilizzato in bilancio in luogo dell’attuale soglia del 40%. In sede di calcolo della base imponibile relativa all’acconto 2013, si rende necessario procedere a tale simulazione al fine di stimare i costi delle auto deducibili nell’ambito del reddito d’impresa.

Per quanto riguarda il maggior onere fiscale correlato al noleggio dell’autoveicolo, assumendo i limiti indicati nella tabella suesposta, si passerà da una quota deducibile pari a 1.446,08 euro (40% di 3.615,20) ad un importo pari a 994,18 euro (27,5% di 3.615,20).

Con riferimento, infine, all’ipotesi dell’autoveicolo assegnato in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, si ipotizzi la presente casistica.

Fringe benefit dipendenti

La lettera b-bis) dell’art. 164 TUIR attualmente vigente dispone che tutti i costi connessi ai veicoli utilizzati in via promiscua siano deducibili nella misura del 90%.

In presenza di costi pari a 2.000 euro, per l’impresa il costo deducibile relativo al veicolo sarà pari a 1.800 euro, cioè il 90% di 2.000 euro.

Dal 2013 tale deducibilità sarà invece pari a 1.400 euro (70% di 2.000 euro).

Da quanto precede, fatta eccezione per gli agenti di commercio ed i casi (non frequenti in forza delle rigide interpretazioni da sempre fornite dall’Agenzia delle Entrate) di utilizzo strumentale del mezzo, risulta evidente l’aggravio per (quasi) tutte le forme d’uso di autoveicoli da parte di imprese e professionisti che saranno a breve costrette a stimare i maggiori e futuri aggravi derivanti dalle novità in questa sede evidenziate.

Per maggiori informazioni e per considerazioni preventive sulla propria situazione individuale, si prega di contattare lo Studio per un appuntamento.

Distinti saluti.
Dr. Colombo Paolo