CIRCOLARE n.2-2013 Detrazione impianti fotovoltaici

Rescaldina, 03/04/2013

Oggetto : circ.Ag.Entrate n.22/E del 2/4/2013 – Impianti fotovoltaici, spese detraibili se l’apparecchiatura è al servizio dell’immobile residenziale

Con la risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per beneficiare della detrazione fiscale (ex. art. 16-bis del TUIR), l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve
essere posto direttamente al servizio dell’abitazione del contribuente. L’Agenzia ha indicato inoltre che la detrazione fiscale è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto, ma non
con la tariffa incentivante.
Il documento di prassi precisa che la detrazione è esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso assuma fini commerciali. Come, ad esempio, nei casi in cui l’impianto non sia posto al
servizio dell’abitazione, ovvero abbia una potenza superiore ai 20 kw.
L’art. 16-bis del TUIR, introdotto dall’art. 4 del decreto Salva Italia (D.L. n. 201/2011) – così come ricordato dalle Entrate nella risoluzione – ha reso permanente la detrazione IRPEF per le spese
sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, originariamente disciplinata dall’art. 1 della L. n. 449/1997 e successivamente più volte prorogata.
Tra gli interventi agevolabili, in particolare, la lett. h) comprende quelli “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.
In merito alla documentazione necessaria a fruire dell’agevolazione, la risoluzione precisa che il contribuente deve conservare quella comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto
a servizio di un edificio residenziale, non essendo invece necessario documentare l’entità del risparmio energetico relativo. I contribuenti che intendano avvalersi della detrazione d’imposta, in
ogni caso, dovranno conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia e, nel caso in cui la normativa non preveda alcuna abilitazione, il contribuente dovrà comunque
conservare un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.

Infine, con riferimento alla misura della detrazione, la risoluzione ricorda che per le spese documentate sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, relative ai predetti interventi, l’ordinaria percentuale di detrazione del 36% è elevata al 50% e il limite di spesa di euro 48.000 a euro 96.000, in attuazione dell’art. 11, comma 1, del D.L. n. 83/2012.

Distinti saluti.
Dr. Paolo Colombo