CIRCOLARE n.1-2012 Il rendiconto degli enti associativi non commerciali

Addì, 18 gennaio 2012

Oggetto : Il Rendiconto per gli enti associativi non commerciali.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.126/E del 16/12/2011 precisa una serie di considerazioni in merito al rendiconto della gestione determinando la sussistenza di un vero e proprio obbligo di predisposizione di un rendiconto economico e finanziario, da parte degli enti associativi non commerciali, anche qualora non svolgano alcuna attività di tipo commerciale o di raccolta di fondi.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate osserva che il comma secondo dell’art. 20, D.P.R. n. 600/1973, stabilisce che indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’art. 143, comma 3, lett. a), del T.U.I.R.

A parere dell’Amministrazione finanziaria, che sul punto si e` allineata a quanto chiarito a suo tempo con la circolare n. 124 del 12 maggio 1998, l’art. 20, secondo comma, del citato decreto sull’accertamento è prevista, per gli enti non commerciali, la redazione di due distinti rendiconti:

– un rendiconto annuale economico e finanziario;

– rendiconti specifici in relazione alle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione.

Secondo quanto precisato, il rendiconto annuale economico e finanziario e` richiesto in ogni caso, vale a dire a prescindere dalle modalità gestionali ed organizzative dell’ente non commerciale ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell’attività esercitata dall’ente stesso. La corretta tenuta di tale documento contabile, infatti, costituisce lo strumento cui è tenuto l’organo di rappresentanza dell’ente non commerciale per soddisfare le esigenze informative – sia degli associati che dei terzi – in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria del patrimonio dell’ente destinato ad agire nel sociale, nonché alla sua salvaguardia e verifica. Tale documento contabile, inoltre, consente agli organi di controllo di acquisire quelle informazioni contabili necessarie per stabilire, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, le modalità operative e la struttura organizzativa, anche al fine di determinare la sua corretta qualifica fiscale.

E’ necessario infatti considerare che, in base a quanto previsto dall’art. 149 del T.U.I.R., indipendentemente dalle previsioni statutarie l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta e che pertanto la rendicontazione è necessaria per qualificare correttamente le manifestazioni reddituali.

Inoltre, l’Amministrazione finanziaria evidenzia che l’obbligo di rendicontazione viene imposto agli enti non commerciali di tipo associativo che intendano avvalersi del regime di favore previsto, in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere a favore dei propri soci, associati o partecipanti, in forza dell’art. 148, comma terzo, del T.U.I.R. – ai fini IRES – e dell’art. 4, quarto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, agli effetti dell’IVA. Per poter fruire del predetto regime di favore, infatti, gli enti non commerciali associativi sono tenuti a conformarsi ad una serie di clausole – da inserire nei propri atti costitutivi o statuti – tra le quali e` compresa anche quella relativa all’obbligo di formare un rendiconto annuale economico e finanziario (comma ottavo, lett. d, art. 148 del T.U.I.R.).

In ordine alla rendicontazione specifica che e` prevista per la raccolta di fondi, richiesta dal secondo comma dell’art. 20 del D.P.R. n. 600/1973, ai fini dell’agevolazione fiscale prevista per le raccolte pubbliche di fondi occasionali dall’art. 143, comma 3, lett. a), del T.U.I.R., anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, si rileva che i fondi pervenuti a seguito delle predette raccolte pubbliche non concorrono alla formazione della base imponibile da assoggettare ad IRES.

Colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
Dr. Colombo Paolo