CIRCOLARE DI STUDIO N. 03/2009

Oggetto: D.L. n. 78 del 01/07/2009 conv. nella Legge n. 102 del 03/08/2009 “Manovra Estiva” e D.L. n.103 del 3/08/2009;
Legge Comunitaria n.88 del 7 luglio 2009 “modifiche IVA”.

La presente per informarVi sulle ultime novità introdotte alla normativa fiscale dal coordinamento delle disposizioni legislative indicate in oggetto:

 

  • TREMONTI TER : Per i soggetti titolari di reddito di impresa è prevista l’esclusione dal reddito del 50% degli investimenti in macchinari ed attrezzature nuovi inclusi nella divisione 28 della tabella Gli investimenti devono essere effettuati tra il 1 luglio 2009, data di entrata in vigore del decreto legge, e il 30 giugno 2010. Per il calcolo del beneficio rileva solo il momento in cui è effettuato l’investimento, momento da determinarsi con i normali criteri di competenza (consegna, spedizione, stato avanzamento lavori). Solo ai fini della deducibilità della quota di ammortamento è invece necessaria anche l’entrata in funzione del bene nel corso del periodo di imposta.

 

  • COMPENSAZIONI CREDITI IVA : Dal 1/1/2010 si creerà un triplice regime per le compensazioni IVA . Per la compensazione di crediti IVA non superiori a € 000,00 annui restano le regole attuali, mentre l’utilizzo di crediti IVA annuali o infrannuali superiori a € 10.000,00 sarà invece possibile solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA o dell’istanza da cui il credito emerge. Per anticipare il diritto alle compensazioni la manovra ha introdotto la possibilità di presentare il modello IVA annuale in forma autonoma e separata dalla dichiarazione dei redditi UNICO.

Si stabilisce inoltre una ulteriore condizione di utilizzo in compensazione dei crediti IVA annuali per importi superiori a € 15.000,00, coincidente con l’apposizione del visto di conformità da parte dei professionisti abilitati o la sottoscrizione del revisore contabile attestante anche l’effettuazione dei controlli per il rilascio del visto di conformità.

Gli stessi professionisti dovranno: 1) essere in possesso di specifici requisiti soggettivi (art.8 DM 31/5/1999 n.164), 2) essere tutelati da apposita polizza professionale con massimale adeguato e non inferiore a € 1.032.914,00, 3) avere tenuto direttamente le scritture contabili del contribuente oppure avere esercitato sulle stesse il controllo, 4) avere comunicato preventivamente alla Direzione Regionale delle Entrate competente l’intenzione di rilasciare il visto di conformità, attestando l’esistenza dei requisiti suddetti e allegando copia della polizza e le autocertificazioni del caso.

Il contrasto alle indebite compensazioni si arricchisce inoltre, oltre alle nuove previsioni sopra descritte, di altri due elementi che da un lato rendono più incisive ed efficaci le manovre di recupero delle somme da parte dell’Agenzia delle Entrate e dall’altro inaspriscono le sanzioni che sono fissate tra il 100 e il 200% dei crediti inesistenti compensati con divieto della definizione agevolata (riduzione a ¼ in caso di pagamento della sanzione entro il termine di proposizione del ricorso) delle sanzioni comminate.

 

-PARADISI FISCALI : Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di dichiarazione e segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, si presumono costituiti, salvo prova contraria a carico del contribuente, con redditi sottratti a tassazione; in tali casi le sanzioni ordinariamente applicate sono raddoppiate. E’ possibile procedere alla regolarizzazione delle somme detenute all’estero e mai dichiarate in Italia aderendo alla nuova versione dello “Scudo Fiscale”, per la spiegazione del quale si rimanda ad incontri personalizzati con i soggetti interessati.

 

– LEGGE COMUNITARIA 2008 : La Legge 7 luglio 2009 n.88 contiene disposizioni sulla disciplina IVA che possono essere ricondotte alle seguenti aree : 1) abrogazione dell’accertamento basato sul valore normale nei trasferimenti immobiliari, 2) modifica della determinazione della base imponibile e del valore normale in relazione a talune fattispecie tra le quali le cessioni gratuite, 3) introduzione di nuove regole nella disciplina delle intermediazioni intracomunitarie, 4) obblighi pubblicitari per le società.

 

  • Abrogazione dell’accertamento basato sul valore normale nei trasferimenti Con decorrenza dal 15 luglio 2009 sono soppresse le disposizioni , introdotte dal D.l. 223/2006, che consentivano all’amministrazione finanziaria di accertare in modo automatico in relazione a tutti i comparti impositivi i trasferimenti immobiliari nei quali il corrispettivo dichiarato fosse inferiore al valore normale. Tale valore normale era stato identificato nelle quotazioni rilevate dall’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia del Territorio. Il fatto che il corrispettivo dichiarato dalle parti sia inferiore rispetto alla quotazione desumibile dalla banca dati Omi cessa pertanto di essere una presunzione legale relativa all’occultamento del corrispettivo, divenendo presunzione semplice, da supportare con altri elementi probatori a supporto della maggiore pretesa tributaria avanzata dai verificatori;

 

  • Modifica della determinazione della base imponibile e del valore normale in relazione a talune fattispecie tra le quali le cessioni

Con decorrenza dal 27 settembre 2009 la base imponibile di

– cessioni gratuite di beni, con esclusione di quelli non rientranti nell’attività propria dell’impresa e di costo unitario non superiore a € 25,82, e di quelli per i quali non sia stata detratta l’imposta al momento dell’acquisto,

  • beni destinati al consumo personale o destinati comunque a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o della professione,
  • dei beni assegnati ai soci e associati,

è determinata non più dal valore normale, bensì dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal costo di beni simili;

 

  • Introduzione di nuove regole nella disciplina delle intermediazioni

Con decorrenza dal 15 luglio 2009 la nuova lett.f quinquies) dell’art.7 del DPR 633/72 contempla anche le prestazioni di agenzia relative alle cessioni tra operatori di paesi CEE.

L’evoluzione normativa determina che :

  1. se il committente è un operatore residente nel territorio di altro stato UE in nessun caso sussiste il presupposto della territorialità,
  2. se il committente è un operatore residente italiano sussiste la territorialità per le operazioni intermediate all’interno dell’UE, mentre sono extraterritoriali le operazioni effettuate in territori extraUE;
  3. se il committente è un operatore residente in territori extraUE sussiste la territorialità per le operazioni intermediate effettuate nel territorio italiano, mentre sono extraterritoriali le operazioni intermediate effettuate fuori del territorio dello stato

Si veda la seguente tabella esplicativa delle intermediazioni svolte da prestatore (agente) residente o non residente nel territorio dello Stato:

 

Committente Italiano Intermediazioni UE Sussiste territorialità
Committente Italiano Intermediazioni ExtraUE Extraterritoriali
Committente UE In ogni caso Extraterritoriali
Committente extraUE Intermediazioni in Italia Sussiste territorialità
Committente extraUE Intermediazioni non in Italia Extraterritoriali

 

La Comunitaria 2008 rivede gli obblighi di autofatturazione da parte di operatori nazionali, quando le prestazioni di intermediazione di cui alla lett.f-quinquies) dell’art.7 della Legge Iva sono realizzate da soggetti (agenti) non residenti. E’ infatti previsto che dal 15 luglio scorso queste prestazioni debbano sempre essere autofatturate dal soggetto residente in coincidenza o precedentemente al pagamento del corrispettivo del servizio, maggiorando l’importo dell’IVA quando dovuta. L’autofattura dovrà essere registrata in base al meccanismo contabile del “Reverse charge” sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti. Essendo infatti stato abrogato il c.8 dell’art.40 del Dl 331/93, le intermediazioni relative a cessioni intracomunitarie non seguono più le procedure ivi previste. L’operatore nazionale non potrà più attendere la fattura emessa dal soggetto comunitario (agente) per provvedere alla mera integrazione, ma dovrà sempre procedere alla autofatturazione entro il giorno in cui effettua il pagamento della prestazione.

 

Le operazioni non interessate alle disposizioni della lett. F-quinquies) citata sono le seguenti:

  • Intermediazioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art.40 del Dl 331/93 relative ai servizi di trasporto intracomunitario di beni e alle prestazioni ad esse accessorie,
  • Intermediazioni relative ai beni immobili di cui alla A) del 4^comma dell’art.7 Dpr.633/72,
  • Intermediazioni riferite alle operazioni espressamente elencate alla d) 4^comma art.7 Dpr.633/72 (le prestazioni di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le cessioni concessioni licenze e simili relative ai diritti di autore, le prestazioni pubblicitarie, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica legale, le prestazioni di formazione e addestramento del personale, i servizi di telecomunicazione radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi rese tramite servizi elettronici, i servizi di elaborazione e fornitura dati e simili, le operazioni bancarie e assicurative, le operazioni relative ai prestiti di personale, le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti).

Deve essere sottolineato che dal 2010 cambierà la disciplina a livello comunitario : le prestazioni di intermediazione saranno territorialmente rilevanti nel paese del committente, se soggetto passivo d’imposta, mentre se per le prestazioni rese a privati, l’imposizione dovrà avvenire nel luogo di effettuazione dell’operazione principale. La Comunitaria 2008 prevede che il Governo possa adottare i decreti legislativi necessari per coordinare la normativa interna con quella comunitaria entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Per le prestazioni commissionate da operatori italiani relative a operazioni ExtraUE, questi dovrà assolvere l’imposta mediante l’autofatturazione della prestazione.

 

4)Obblighi pubblicitari per le società.

Le società sia di persone che di capitale dal 29 luglio 2009 devono indicare in tutti gli atti e nella corrispondenza (carta intestata, atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi, preventivi, …) la Sede della società, l’Ufficio del Registro delle Imprese dove trovasi iscritta e il relativo numero di iscrizione, il Capitale Sociale delle società di capitali effettivamente versato così come risulta dall’ultimo bilancio, lo stato di liquidazione, lo stato di unipersonalità (s.p.a. e s.r.l.). Le società di capitali inoltre devono pubblicare le sopra indicate informazioni anche nei propri siti web. La sanzione prevista per l’omissione degli adempimenti va da un minimo di € 206,00 ad un massimo di € 2.064,00 da porsi a carico di ciascun componente dell’organo amministrativo.

 

A disposizione per ulteriori informazioni, si porgono nell’occasione i migliori saluti.
Dott. Paolo Colombo